Una pedalata in coppia, un bambino sul seggiolino o una galleria affrontata senza elementi rifrangenti possono trasformare una normale uscita in una violazione del Codice della strada. L’art. 182 del Codice della strada stabilisce come devono circolare i velocipedi, comprese molte biciclette elettriche, e quali comportamenti possono comportare una sanzione. Qui chiarisco le regole su affiancamento, trasporto di persone, piste ciclabili, visibilità e importi delle multe.
Le regole che incidono di più sulla circolazione in bicicletta
- Fila unica fuori dai centri abitati, salvo l’eccezione prevista per un minore di dieci anni.
- In città è possibile procedere affiancati in massimo due, ma solo quando il traffico lo consente.
- Il conducente deve avere mani e braccia libere e mantenere sempre il controllo del manubrio.
- Il trasporto di un bambino è ammesso fino a otto anni, con bicicletta e attrezzatura idonee.
- Fuori dai centri abitati, di notte e nelle gallerie, sono obbligatori giubbotto o bretelle retroriflettenti.
- La sanzione ordinaria va da 26 a 102 euro; per alcuni velocipedi destinati al trasporto di persone arriva da 42 a 173 euro.
Che cosa disciplina davvero l’articolo 182
La norma riguarda la circolazione dei velocipedi, cioè biciclette, tricicli e altri veicoli azionati principalmente dalla forza muscolare. Le regole si applicano anche alle biciclette a pedalata assistita quando rispettano i requisiti previsti dall’articolo 50, tra cui motore ausiliario fino a 0,25 kW, assistenza progressivamente ridotta fino a 25 km/h e interruzione del motore quando il ciclista smette di pedalare. Il testo aggiornato dell’articolo 50 è consultabile presso ACI.
Una e-bike modificata per superare quei limiti non viene più trattata semplicemente come una bicicletta. Può essere considerata un ciclomotore, con obblighi diversi in materia di omologazione, targa, assicurazione e abilitazione alla guida. È uno dei punti che spesso viene sottovalutato: il motore elettrico non elimina le regole, ma può cambiare la categoria giuridica del mezzo.
Nel testo vigente, il comma 9-ter risulta abrogato. Restano invece operative le disposizioni su posizione sulla carreggiata, controllo del mezzo, trasporto di persone, uso delle piste ciclabili e visibilità notturna. A mio avviso, leggere soltanto il titolo della norma porta facilmente a conclusioni sbagliate, perché gli obblighi sono distribuiti in diversi commi e si collegano ad altri articoli del Codice.
Quando è possibile pedalare affiancati
In linea generale, i ciclisti devono procedere su un’unica fila quando le condizioni del traffico lo richiedono e non possono viaggiare affiancati in più di due. Fuori dai centri abitati la fila unica è sempre obbligatoria, tranne quando un ciclista accompagna sulla propria destra un bambino di età inferiore a dieci anni.
In città, quindi, due persone possono pedalare affiancate se la strada è sufficientemente libera e la loro posizione non crea intralcio o pericolo. Non è una libertà assoluta. Se arrivano veicoli, la carreggiata si restringe o il gruppo sta affrontando una curva poco visibile, la scelta corretta è disporsi rapidamente in fila.
Il limite previsto dal comma 1 non si applica alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili. Anche in questi spazi restano però valide le regole di prudenza e il dovere di non mettere in difficoltà pedoni, altri ciclisti o veicoli autorizzati.
| Situazione | Regola pratica |
|---|---|
| Centro abitato | Massimo due ciclisti affiancati, se il traffico lo consente. |
| Fuori dal centro abitato | Fila unica obbligatoria. |
| Adulto e minore sotto i 10 anni | Il minore può procedere sulla destra dell’adulto. |
| Strada urbana ciclabile o zona ciclabile | Non si applicano le limitazioni del comma 1, fermo il dovere di prudenza. |
Il mio consiglio è semplice. Se per mantenere l’affiancamento bisogna costringere un’auto a rallentare bruscamente o a invadere la corsia opposta, quell’affiancamento non è più difendibile come comportamento prudente, anche se ci si trova in città.
Mani libere, traino e trasporto di persone
Il ciclista deve avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano e riuscire a vedere davanti a sé e ai lati. La regola serve a garantire una reazione immediata davanti a una portiera che si apre, a un pedone distratto o a un ostacolo sulla pista.
Non è consentito trainare altri veicoli, farsi trainare da un veicolo o condurre animali mentre si pedala. Per esempio, tenere il guinzaglio del cane con una mano può compromettere il controllo della bicicletta e rientrare nel divieto. Una soluzione più sicura è fermarsi, scendere e gestire l’animale a piedi.
Il trasporto dei bambini
Il trasporto di un’altra persona è vietato, salvo che la bicicletta sia appositamente costruita e attrezzata. Il conducente maggiorenne può comunque trasportare un bambino fino a otto anni, purché sia sistemato e assicurato con un dispositivo conforme alle caratteristiche richieste dall’articolo 68.
Non basta montare un seggiolino qualunque. Devono essere adeguati il fissaggio, la protezione dei piedi e la stabilità complessiva del mezzo. La bicicletta deve inoltre mantenere una guida sicura, perché il peso aggiuntivo modifica frenata, equilibrio e spazio necessario per una manovra.
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Tricicli e velocipedi omologati per più persone
I velocipedi costruiti e omologati per trasportare più persone seguono regole specifiche. Su questi mezzi non possono viaggiare più di quattro adulti complessivi, conducenti inclusi, mentre è ammesso anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni.
Il fatto che un veicolo abbia più ruote o una struttura spaziosa non significa che possa essere usato liberamente come una piccola navetta. Prima di caricare passeggeri bisogna verificare omologazione, posti previsti e attrezzature effettivamente installate.
Per oggetti e animali si applicano inoltre le regole dell’articolo 170. Il carico non deve compromettere stabilità, visibilità e libertà di manovra. Borse appese al manubrio, scatole instabili o zaini che limitano i movimenti possono diventare un rischio concreto prima ancora che una questione di multa.

Piste ciclabili, luci e visibilità notturna
Quando esistono, i velocipedi devono transitare sulle piste ciclabili riservate, sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, seguendo le modalità stabilite dalla segnaletica e dal regolamento. La norma contempla anche eventuali divieti riferiti a particolari categorie di velocipedi.
La presenza di una pista non autorizza però a percorrerla a velocità eccessiva o ignorando gli altri utenti. Su una pista promiscua, vicino a pedoni e bambini, la velocità deve permettere di arrestarsi in sicurezza. Per me questo è il punto più importante nella pratica: il diritto a usare l’infrastruttura non deve trasformarsi in una gara.
Fuori dai centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, il conducente deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Lo stesso obbligo vale per chi percorre una galleria, anche durante il giorno.
Il dispositivo rifrangente non sostituisce l’illuminazione della bicicletta. L’articolo 68 richiede pneumatici, freni efficienti, campanello e dispositivi luminosi e rifrangenti conformi. Prima di un’uscita serale controllerei sempre luce anteriore, luce posteriore e catadiottri, perché la visibilità serve tanto a vedere quanto a essere visti.
Le sanzioni previste e come interpretare un verbale
La violazione delle disposizioni dell’articolo 182 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli importi indicati nel testo vigente sono i seguenti.
| Violazione | Importo previsto |
|---|---|
| Violazioni ordinarie dell’articolo 182 | Da 26 a 102 euro |
| Violazioni relative ai velocipedi omologati per trasportare più persone | Da 42 a 173 euro |
La cifra concreta dipende dall’infrazione contestata e dalle modalità indicate nel verbale. Se viene offerto il pagamento in misura ridotta, il verbale specifica l’importo e la scadenza; nei casi ordinari la disciplina generale consente il pagamento con riduzione del 30% entro cinque giorni, salvo eccezioni previste dalla legge.
Quando si riceve una contestazione, conviene verificare con attenzione il comma richiamato, il luogo, l’orario, la descrizione del comportamento e il tipo di velocipede indicato. Una bicicletta tradizionale, una e-bike conforme e un mezzo elettrico modificato possono avere qualificazioni diverse. Se la situazione è controversa o ci sono conseguenze ulteriori, è prudente chiedere una valutazione professionale invece di affidarsi a interpretazioni trovate sui social.
La sanzione dell’articolo 182 non copre ogni possibile problema della bicicletta. Luci mancanti, dispositivi non conformi, circolazione in aree vietate o caratteristiche tecniche irregolari possono richiamare altre disposizioni del Codice della strada. Per questo nel verbale è importante leggere tutta la contestazione, non soltanto l’importo finale.
La regola più utile da ricordare prima di partire
L’articolo 182 si può riassumere in un criterio molto concreto: il ciclista deve rimanere sempre in grado di controllare il mezzo, vedere la strada e non creare pericolo o intralcio. La fila unica fuori dai centri abitati, il trasporto corretto dei bambini, l’uso delle piste e la visibilità notturna sono applicazioni pratiche dello stesso principio.
Prima di uscire controllo rapidamente freni, luci, campanello e fissaggio del carico. Se pedalo con altre persone, scelgo la fila unica appena il traffico aumenta; se trasporto un bambino, verifico età, seggiolino e stabilità prima di muovermi. Sono gesti semplici, ma fanno la differenza tra conoscere la norma e applicarla davvero.